E’ possibile, dopo la sentenza di divorzio, rientrare in possesso della propria quota di abitazione assegnata al coniuge? Se si in quale circostanza è possibile?
La legge prevede la possibilità di revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale. La casa coniugale, infatti, viene di solito assegnata in caso di separazione e divorzio al coniuge collocatario dei figli minori per preservare la continuità di vita domestica a questi ultimi che, in questo modo, continueranno a vivere laddove sono cresciuti.
La revoca del provvedimento può avvenire, quindi, quando vengono meno le motivazioni che hanno portato alla sua adozione.
Toucan Bianco Toucan Sandalo Donna Sole Sole A sancirlo la Corte di Cassazione con diverse sentenze che stabiliscono, appunto, che la revoca dell’assegnazione è possibile se il coniuge assegnatario trasferisce la sua residenza altrove, come stabilisce la sentenza della Suprema Corte numero 11981 del 16 maggio 2013, o se i figli raggiungono la maggiore età rendendosi economicamente autosufficiente come stabilisce la sentenza della Cassazione numero 10222 del 28 aprile 2010.
La revoca dell’assegnazione, quindi, è possibile qualora il coniuge assegnatario, quando i figli raggiungono la stabilità economica, non rinunci spontaneamente.
In ogni caso entrambi i coniugi, dopo la separazione o la sentenza di divorzio, chiede al tribunale, qualora non si trovi un accordo, la modifica o la revoca della condizioni di separazione o di divorzio in caso di variazione delle condizioni economiche dell’altro.
A tal proposito si può approfondire leggendo anche: Casa coniugale in assenza di figli: a chi è assegnata dopo la separazione?